Codice etico
Capitolo I. - Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 1.- Oggetto
Manusa Gest, S.L e società dipendenti (di seguito indistintamente “Gruppo Manusa” o la “Organizzazione”), le cui origini risalgono al 1966, è un’azienda leader nel mercato delle porte automatiche e dei sistemi di controllo degli accessi. L’esperienza di oltre 50 anni ci permette di offrire un'ampia gamma di soluzioni di accesso adatte a ogni specifica esigenza.
L’Organizzazione impiega attualmente più di 250 persone qualificate, che ci permettono di produrre più di 18.000 porte all’anno. Grupo Manusa ha proprie delegazioni in Spagna, Portogallo, Brasile, Cina ed Emirati Arabi Uniti ed è presente in più di 80 Paesi nel mondo.
Il nostro obiettivo è posizionarci e crescere in modo sostenibile sul mercato, raggiungendo i nostri obiettivi in modo progressivo e ordinato, cercando di rispettare e adempiere quotidianamente ai valori e alle linee guida dell'Organizzazione in questa missione. Per questo motivo abbiamo redatto il presente Codice etico e di condotta (di seguito denominato anche “Codice”), che è allineato e definisce gli obiettivi, i principi e i valori che osserviamo e vogliamo che i nostri stakeholder osservino, nel rapporto commerciale con la nostra Organizzazione.
Attraverso questo documento, il Gruppo Manusa intende lanciare un messaggio di TOLLERANZA ZERO nei confronti di qualsiasi atto illecito o criminale, o comunque contrario ai postulati del presente Codice e, per questo motivo, ne diffonderà i contenuti e ne promuoverà attivamente l'adesione da parte di tutti coloro che intendono instaurare rapporti professionali e/o commerciali con l’Organizzazione.
Articolo 2.- ambito di applicazione
Il presente Codice, insieme alle politiche e ai regolamenti interni che lo sviluppano, deve essere rispettato da tutti i membri dell’Organizzazione nell’esercizio delle loro funzioni e nei loro rapporti commerciali e professionali, indipendentemente dal luogo in cui viene svolta l'attività, sempre nel rispetto delle leggi, degli usi e delle pratiche comuni dei Paesi in cui operano.
I membri dell’Organizzazione sono anche tenuti a rispettare la legislazione in vigore e gli altri regolamenti interni dell’Organizzazione.
Articolo 3.- Delimitazione concettuale
3.1 alta direzione
Persona o gruppo di persone che dirigono e controllano un’organizzazione ai massimi livelli.
3.2 conflitto di interessi
Situazione in cui interessi esterni di tipo commerciale, finanziario, familiare, politico o personale potrebbero interferire con il giudizio dei membri dell’organizzazione nello svolgimento dei loro compiti all'interno dell'organizzazione.
3.3 parte di interessata o stakeholder
Persona o organizzazione che può essere interessata, colpita o percepita come interessata da una decisione o attività dell’organizzazione.
NOTA 1 A titolo esemplificativo e ai fini del presente documento, sono considerati parte interessata o stakeholder, per esempio, i membri dell’organizzazione, i partner commerciali, il Regolatore, le autorità amministrative, giudiziarie, fiscali e previdenziali.
3.4 membri dell’organizzazione
I membri dell’'organo amministrativo, i dirigenti, gli impiegati, i lavoratori o i dipendenti a tempo determinato o con contratto di collaborazione e i volontari di un’organizzazione e le altre persone sottoposte a vincolo gerarchico da uno dei suddetti soggetti.
3.5 organizzazione
Una persona o un gruppo di persone che hanno funzioni proprie, con responsabilità, autorità e relazioni per il raggiungimento degli obiettivi.
3.6 corpo di Conformità penale
un organo dell’organizzazione dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo a cui è affidata la responsabilità di vigilare sul funzionamento e sulla conformità del sistema di gestione di Conformità penale.
3.7 politica di Conformità penale
Volontà di un’organizzazione, espressa formalmente dalla sua alta direzione o dall’organo di governo, in relazione ai suoi obiettivi politici Conformità penale.
NOTA 3 la politica di Conformità penale può essere contenuta in un unico documento o in più documenti integrati del sistema di gestione Conformità penale.
3.8 sistema di gestione di Conformità penale
Insieme di elementi di un’organizzazione interconnessi o che interagiscono per concretizzare e misurare il livello di conseguimento in campo Conformità penale, così come le politiche, i procedimenti, le procedure e i controlli connessi per conseguire tali obiettivi.
3.9 partner commerciali
Qualsiasi soggetto, diverso dai membri dell’organizzazione, con cui l’organizzazione ha, o prevede di stabilire, qualsiasi tipo di rapporto commerciale.
NOTA 4 I partner aziendali includono, ma non sono limitati ai clienti, joint ventures, partner di joint ventures, partner del consorzio, appaltatori, commissionari, consulenti, subappaltatori, fornitori, venditori, consulenti, agenti, distributori, rappresentanti, intermediari e investitori.
3.10 terzo
Persona fisica o giuridica o un organismo che è indipendente dall’organizzazione.
Capitolo II - Principi
Articolo 4.- Principi etici che regolano l’attività di Grupo Manusa
Il presente Codice fa parte della Politica di Conformità penale dell’Organizzazione, e constituisce uno strumento di espressione e sviluppo dei suoi principi fondamentali, quali, tra gli altri, i seguenti:
- La cultura di orientamento al cliente, offrendo soluzioni reali, nel rispetto delle normative per i consumatori e gli utenti.
- La Professionalità, Qualità, Sicurezza, Impegno, e Integrità morale nei nostri prodotti e servizi, nonché nelle azioni del nostro personale.
- La diligenza, oggettività, trasparenza y onestà in tutte le nostre decisioni e nell’esercizio delle nostre attività.
- La concorrenza leale con gli altri attori del mercato, con l’obiettivo di salvaguardare la libera concorrenza.
- Crescita sostenibile, con rispetto assoluto per il Ambiente.
- La Responsabilità e l’ Impegno sociale.
- L’osservanza e il rispetto del presente Codice e di altri regolamenti interni, l’ etica professionale e alla buona fede nelle relazioni commerciali.
- La buona corporate governance.
- Tolleranza zero per gli atti illegali o criminali, rispettando pienamentò la legalità nei territori dove l’ Organizzazione opera e le sue norme e regolamenti interni.
- Conformità e difesa dei Diritti umani e le Libertà pubbliche.
Il presente Codice non copre tutti i possibili comportamenti e/o situazioni che possono verificarsi all’interno dell’Organizzazione, ma stabilisce i principi e i criteri che devono regolare il comportamento dei membri dell’Organizzazione.
Capitolo III.- Impegni sociali del Gruppo Manusa nei confronti dei suoi stakeholder
L’impegno sociale del Gruppo Manusa nei confronti di ciascuno dei suoi stakeholder si concretizza nelle sezioni seguenti. L’Organizzazione promuove attivamente tra i propri stakeholder l’adesione, il rispetto e l’osservanza del presente Codice, nonché delle politiche e dei regolamenti interni che lo sviluppano.
Le persone che rappresentano l’Organizzazione presso altre imprese o organizzazioni e che per la loro funzione hanno personale assegnato garantiscono il rispetto del codice e agiscono in conformità dello stesso.
Articolo 5. - Membri dell’Organizzazione
5.1 Lavoratori
5.1.1. I lavoratori del Gruppo Manusa, delimitati nella definizione di membri dell'organizzazione contenuta nel presente documento, riceveranno un trattamento dignitoso, nel rispetto dei loro diritti e in particolare, la tutela della vita privata, le pari opportunità all'interno dell’Organizzazione e la diversità. Non sono tollerate, in nessun caso, differenze di trattamento o di discriminazione fondate sull’età, il sesso, l’ideologia, la razza o la religione, né manifestazioni aventi connotazioni di molestie o abusi di autorità o di carattere intimidatorio, offensivo, degradante o lesivo dell'integrità morale.
In tutti i processi di selezione di nuovo personale o di promozione del personale esistente, si terrà conto dei criteri di merito, attitudine e capacità, in base al posto vacante da coprire, senza tenere conto di elementi soggettivi o personali. Inoltre, nei processi di selezione si terrà conto del percorso etico e di onorabilità professionale e commerciale del candidato. L'Organizzazione è inoltre attivamente impegnata a promuovere lo sviluppo personale e professionale dei propri dipendenti, il loro apprendimento e la loro promozione, nonché la conciliazione della loro vita lavorativa e familiare.
5.1.2. Il Gruppo Manusa è fermamente impegnato a garantire la sicurezza e la salute sul lavoro dei propri lavoratori, rispettando in ogni momento le normative che regolano la materia e ad esso applicabili, in particolare nel campo della Prevenzione dei Rischi Professionali, attuando le relative misure. Allo stesso modo, i lavoratori di Grupo Manusa devono rispettare le misure di Prevenzione dei rischi professionali che l'Organizzazione mette a loro disposizione in ogni momento. Allo stesso modo, l'Organizzazione garantisce ai propri dipendenti un ambiente di lavoro sano che favorisce il lavoro di squadra e una forte identità aziendale.
Il Gruppo Manusa riconosce e rispetta il diritto di associazione dei propri lavoratori e ne consente il libero esercizio, così come la libertà di affiliazione e il diritto alla contrattazione collettiva.
5.2 Membri dell’organo di amministrazione e direttivi
5.2.1. Il Gruppo Manusa garantisce la veridicità di tutte le informazioni che mette a disposizione dei propri partner e/o azionisti e il raggiungimento di obiettivi comuni a vantaggio di entrambe le parti, massimizzando il valore aziendale attraverso l'amministrazione efficiente delle risorse gestionali, creando un ambiente favorevole basato sulla comunicazione, sulla fiducia reciproca, sulla trasparenza e sulla lealtà.
5.2.2. I membri dell’organo di Amministrazione, e i dirigenti, devono conoscere, rispettare e osservare il presente Codice nell'esercizio delle loro funzioni, come segno dell'impegno e della cultura etica dell'Organizzazione, e devono essere un esempio di condotta in tal senso, sia internamente che per il mercato e gli stakeholder. I dirigenti e i membri dell’organo di amministrazione provvedono a che tutti i lavoratori e i gruppi di interesse sotto la loro responsabilità siano informati dei valori e delle regole interne dell'Organizzazione e provvedono alla formazione adeguata alla loro posizione, in relazione a tali valori e norme e alle loro implicazioni.
Da parte sua, il Gruppo Manusa si impegna a rispettare rigorosamente le leggi attuali e future sul buon governo societario, nonché le altre raccomandazioni emanate dalle autorità pubbliche in materia.
5.3 Rapporti con i Partner commerciali
5.3.1. Rapporti con i clienti
5.3.1.1. Gruppo Manusa promuove in ogni momento la massima qualità, soddisfazione, sicurezza ed eccellenza nei prodotti e/o servizi forniti ai propri clienti, nonché nel servizio clienti, nel rispetto della normativa vigente ad esso applicabile. Il rispetto, la responsabilità professionale, la trasparenza e l’onestà guidano tutti i nostri rapporti commerciali.
5.3.1.2. L’Organizzazione si impegna a offrire ai clienti:
- tutte le informazioni di cui hanno bisogno con la dovuta trasparenza e senza espressioni ambigue, equivoche o approssimative che possano generare confusione o indurre in errore, sempre nel rispetto della normativa vigente, con l'obiettivo di offrire una pubblicità e una promozione del prodotto e/o del servizio veritiera e corretta, senza incorrere in pratiche di concorrenza sleale, né utilizzare strumenti pubblicitari falsi o ingannevoli,
- evitare l'influenza di rapporti familiari e di amicizia, conflitti di interesse, ed è necessario che tutti siano governati dall'obiettività e dall'indipendenza. In particolare, la società regola in modo obiettivo e indipendente la concessione e la definizione delle condizioni economiche e/o finanziarie e la contrattazione in generale.
5.3.2. Rapporti con i Fornitori e le aziende appaltatrici
5.3.2.1. Il rapporto con i fornitori e le aziende appaltatrici deve essere intrattenuto sulla base del fatto che essi sono partner commerciali dell'Organizzazione e, pertanto, devono essere trattati alla pari e nell'ambito del quadro giuridico vigente.
5.3.2.2. La selezione, la contrattazione e la valutazione dei fornitori e delle aziende appaltatrici devono essere effettuate garantendo la trasparenza, la parità di trattamento e l'applicazione di criteri oggettivi e ponderati. Devono essere evitati i rapporti con fornitori e aziende appaltatrici con interessi commerciali o personali, attività esterne o relazioni contrastanti o potenzialmente conflittuali, direttamente o indirettamente, con gli interessi, i valori e i principi dell'Organizzazione, in particolare quelli contenuti nel suo Codice etico e di condotta e nei regolamenti interni di applicazione dello stesso.
5.3.2.3. L’Organizzazione privilegia i rapporti con i fornitori e le aziende appaltatrici che, nello svolgimento della propria attività, incorporino:
- criteri di qualità, sostenibilità e conformità normativa,
- sufficiente capacità tecnica, organizzativa e di controllo dei rischi,
- e l'assenza di incidenti rilevanti che possano incidere sulla loro reputazione professionale o commerciale.
5.3.2.4. L'Organizzazione promuoverà attivamente l'adesione e l'osservanza del presente Codice tra i fornitori che le forniscono servizi in tutte le materie ad essi applicabili, e l'inosservanza dello stesso da parte di questi ultimi potrà costituire causa di risoluzione contrattuale espressa. Da parte sua, l'Organizzazione si impegna a trattare i propri fornitori in modo equo e trasparente, nonché a trattare con riservatezza qualsiasi dato che possa influenzare il modo di competere del fornitore sui mercati.
5.3.2.5. È espressamente vietato offrire, dare, richiedere o ricevere qualsiasi tipo di favore, vantaggio, riscossione o pagamento al di fuori dell'ambito di un contratto o di una transazione, poiché ciò costituisce un rischio di concussione o corruzione negli affari.
5.3.2.6. Ai fini del presente Codice, i fornitori e le aziende appaltatrici saranno considerati Membri dell'Organizzazione in tutte le questioni ad essi applicabili.
5.3.3 Rapporti con Agenti, rappresentanti, commissionari, distributori e partner commerciali simili
5.3.3.1. Nel Gruppo Manusa i partner commerciali sono una parte indispensabile per lo sviluppo e la crescita dell'Organizzazione, nonché per il raggiungimento di altri obiettivi, perciò ci sforziamo continuamente di costruire e mantenere un rapporto solido e prospero con loro, al fine di ottenere un vantaggio reciproco.
5.3.3.2. La selezione, l'assunzione e la valutazione di Agenti, rappresentanti, commissionari, distributori e partner commerciali analoghi devono essere effettuate in modo da garantire trasparenza, parità di trattamento e l'applicazione di criteri oggettivi e ponderati.
Devono essere evitati i rapporti con collaboratori con interessi commerciali o personali, attività esterne o relazioni contrastanti o potenzialmente conflittuali, direttamente o indirettamente, con gli interessi, i valori e i principi dell'Organizzazione, in particolare quelli contenuti nel suo Codice etico e di condotta e nei regolamenti interni di applicazione dello stesso.
5.3.3.3. Nei rapporti con i propri agenti, rappresentanti, commissionari, distributori e similari partner commerciali, l’Organizzazione garantirà il rispetto:
- al libero mercato e alla concorrenza leale e al rispetto delle norme relative al Diritto della Concorrenza, nonché di tutte le norme anti-corruzione.
- di garantire la riservatezza dei dati che possono influenzare il modo in cui si compete sul mercato, nonché le collaborazioni commerciali instaurate con i suoi partner commerciali.
5.3.3.4. L'Organizzazione promuoverà attivamente tra i propri partner commerciali l'adesione e il rispetto del presente Codice Etico, e l'inosservanza dello stesso potrà costituire motivo di risoluzione contrattuale espressa.
5.3.3.5. Ai fini del presente Codice, agenti, rappresentanti, commissionari e partner commerciali simili saranno considerati Membri dell'Organizzazione in tutte le questioni che li riguardano.
Articolo 6.- Rapporti con i competitor
6.1. L’Organizzazione si impegna a:
- competere con il resto degli agenti di mercato rispettando i principi della libera concorrenza, evitando qualsiasi comportamento che implichi un abuso di concorrenza o una restrizione della stessa, rispettando le norme antitrust e quelle che potranno eventualmente essere applicate dalle autorità di regolamentazione del mercato,
- di rispettare qualsiasi regolamentazione locale, nazionale o internazionale applicabile in materia di diritto della concorrenza e collaborare con le autorità che regolano il mercato; e
- di basare le proprie decisioni aziendali sui principi di indipendenza, autosviluppo e sostenibilità, ricercando sempre decisioni organiche che rispettino e mettano in pratica i valori enunciati nel presente Codice.
6.2. Tra gli altri, e senza pregiudizio di successivi sviluppi attraverso regolamenti interni, non sono consentiti:
- accordi relativi ai prezzi o agli elementi dei prezzi,
- aumenti di prezzo, o quelli relativi ad altri termini e condizioni del business,
- allocazioni di mercato con i competitor,
- la partecipazione a incontri non ufficiali con i competitor dovrebbe essere sempre un evento ufficiale, con finalità chiare, trasparenti e specifiche, sempre programmato e, in caso di dubbio, previa consultazione con i superiori o con l'Organo di Compliance Penale,
- la violazione della proprietà intellettuale e industriale di terzi, impegnandosi a non farne uso senza autorizzazione o licenza da parte dei suoi titolari, né a fare uso non autorizzato di qualsiasi informazione fornita illegalmente, o rispetto alla quale l'Organizzazione ha l'obbligo di mantenere la riservatezza, e
- la diffusione di pubblicità ingannevole o illegale che possa arrecare danno ad altri competitor, consumatori e utenti. L'Organizzazione si impegna a garantire una promozione, una diffusione e un commercializzazione affidabili, sempre in relazione e nel rispetto della legislazione vigente.
L'Organizzazione non ha alcuna tolleranza per i comportamenti anticoncorrenziali e, pertanto, prima di avviare o proseguire qualsiasi condotta, in caso di dubbio, è necessario consultare i superiori gerarchici o l'Organo di Compliance penale.
Articolo 7.- Rapporti con governi e autorità
7.1. Il Gruppo Manusa rispetta tutte le normative vigenti e future dei paesi in cui svolge la propria attività, garantendo in ogni caso la propria neutralità politica e la buona reputazione dell'Organizzazione.
7.2. L'Organizzazione non parteciperà ad alcun progetto che comprometta il rispetto dei principi contenuti nel presente Codice. Tutti i rapporti tra il Gruppo Manusa e le organizzazioni, autorità e amministrazioni pubbliche si svilupperanno secondo i principi di cooperazione e trasparenza, conservando e registrando le prove necessarie in base alla legislazione vigente in qualsiasi momento.
7.3. I rapporti con le istituzioni e gli organismi pubblici, nazionali e internazionali, saranno improntati esclusivamente su forme di comunicazione che garantiscano la massima trasparenza. I contatti con gli interlocutori istituzionali avverranno tramite rappresentanti espressamente designati dall'Organizzazione.
7.4. Il Gruppo Manusa riconosce il diritto dei dipendenti di esercitare la propria libertà di espressione e, in generale, di partecipare alla vita pubblica e politica, a condizione che ciò non interferisca con lo svolgimento della propria attività professionale o infranga i principi del presente Codice, e che si svolga al di fuori dell'orario di lavoro.
Capitolo IV.- Norme obbligatorie
Articolo 8.- Sottoscrizione e adempimento
8.1. I membri dell'Organizzazione, indipendentemente dal rapporto contrattuale che li lega all'Organizzazione, si impegnano a rispettare pienamente i precetti, i principi e le regole di condotta contenuti nelle diverse sezioni del presente Codice, le politiche e i regolamenti interni che lo sviluppano, assumendo ogni singolo impegno, nonché le seguenti disposizioni:
- rispettare e osservare il presente Codice, norma imperativa per l'Organizzazione, con l'obiettivo di creare un ambiente etico e professionale in cui svolgere le proprie attività.
- conoscere, rispettare e attuare i regolamenti, le politiche, le procedure e i controlli interni in vigore in ogni momento e applicabili al proprio ruolo, responsabilità e luogo di lavoro,
- rispettare in ogni momento la legalità, i costumi e gli usi comuni dei paesi in cui operano. L’ignoranza non può essere accettata come causa che giustifica l’inosservanza,
- adeguare la propria condotta professionale ai principi di lealtà e buona fede nei confronti dell'Organizzazione, dei superiori gerarchici, dei pari, dei collaboratori, delle Parti Interessate, nonché nei confronti dei terzi con i quali si relazionano nell'esercizio della propria attività professionale, e in nessun caso devono obbedire a ordini che violino la normativa vigente, il Codice o i regolamenti interni dell'Organizzazione,
- consultare qualsiasi dubbio con i propri superiori gerarchici o con l'Organo di Compliance penale, prima di prendere una decisione, e
- fornire ai propri superiori gerarchici informazioni veritiere e opportune, complete e puntuali, in particolare su tutti gli aspetti che riguardano l'andamento delle attività di propria competenza, nonché alle Parti Interessate, in tutto ciò che è necessario per il corretto svolgimento dei propri compiti per l'Organizzazione, prestando la dovuta collaborazione.
8.2. I membri dell'Organizzazione che vengono a conoscenza di qualsiasi situazione di irregolarità rispetto al contenuto del presente Codice, devono informare immediatamente il proprio superiore o l’Organo di Compliance penale.
Articolo 9.- Riguardo all’Ambiente e alla salute Pubblica
9.1. I membri dell'Organizzazione si impegnano attivamente e responsabilmente per la conservazione dell'Ambiente e della Salute Pubblica, e devono rispettare gli obblighi contrattuali e legali richiesti e associati alla loro posizione in tale ambito, derivanti dagli impegni dell'Organizzazione nei confronti dell'Ambiente e della Salute Pubblica, nonché i regolamenti, le politiche, le procedure e i controlli interni che sono costantemente vigenti nell'Organizzazione.
9.2. I Membri dell’Organizzazione agiranno con la massima diligenza nel risolvere qualsiasi rischio o emergenza che potrebbe danneggiare l’Ambiente e/o la Salute Pubblica, contribuendo allo sviluppo sostenibile e minimizzando o eliminando qualsiasi impatto negativo che la loro attività potrebbe causare.
Articolo 10.- In materia dei conflitti di interesse
10.1. I Membri dell'Organizzazione si impegnano a evitare qualsiasi situazione che possa comportare un conflitto di interessi con il Gruppo Manusa, astenendosi dal prendere parte a tale progetto o decisione, e a comunicarlo immediatamente al proprio superiore gerarchico o all’Organo di Compliance penale.
10.2. La natura degli interessi dei Membri dell'Organizzazione che possono determinare, direttamente o indirettamente, un conflitto con gli interessi del Gruppo Manusa può essere molto varia, evidenziando i rapporti patrimoniali, imprenditoriali o di parentela dei Membri dell'Organizzazione con fornitori, soci/azionisti, competitor, clienti, autorità pubbliche o persone legate ad essi.
10.3. I conflitti di interesse saranno comunicati e gestiti dall'Organizzazione, e potranno essere autorizzati espressamente e motivati, con l'adozione delle necessarie misure a riguardo.
10.4. Qualsiasi decisione aziendale sarà adottata secondo criteri di trasparenza, obiettività e imparzialità, quali prezzo, qualità, servizio e sempre nel migliore interesse dell'Organizzazione.
10.5. I Membri dell’Organizzazione non potranno in nessun caso:
- sfruttare la propria posizione o le informazioni a cui ha avuto accesso nell'esercizio delle proprie funzioni per ottenere un vantaggio, per sé o per qualsiasi persona a lui legata,
- non possono ricoprire alcuna posizione, svolgere alcuna funzione o rappresentanza in organizzazioni o fornitori concorrenti,
- né in organizzazioni che mantengano una situazione di dominio o controllo su organizzazioni concorrenti,
- non possono accettare incarichi, funzioni, rappresentanze, designazioni o qualsiasi nomina che avvenga all'esterno dell'Organizzazione, che possa pregiudicare la loro indipendenza e dedizione professionale all'Organizzazione o che possa comportare una violazione del presente Codice, senza previa consultazione.
Articolo 11.- In materia di riservatezza e privacy delle informazioni. Proprietà Intellettuale e Industriale
11.1. Il Gruppo Manusa considera l'informazione uno dei suoi principali asset, essenziale per la gestione delle attività aziendali. Per questo motivo, i Membri dell'Organizzazione osserveranno la massima riservatezza e diligenza nella custodia di tutte le informazioni ottenute nell'esercizio della loro attività professionale, che non siano di natura pubblica, relative all'Organizzazione, alle Parti Interessate o a terzi.
11.2. Le informazioni considerate riservate, segrete o privilegiate, appartenenti all'Organizzazione, alle Parti Interessate o a terzi, alle quali i Membri dell'Organizzazione hanno accesso, non saranno utilizzate, diffuse, trasferite e/o rivelate in nessun caso, né a vantaggio proprio, né di terzi, senza la preventiva autorizzazione esplicita del titolare delle stesse, nonché del superiore gerarchico o dell'Organo di Compliance penale, indipendentemente dalla validità o meno del rapporto contrattuale che lega i Membri dell'Organizzazione ad esse.
11.3. Una volta terminato il rapporto contrattuale, i Membri dell'Organizzazione sono tenuti a restituire le informazioni riservate alle quali hanno avuto accesso, fermo restando il modello di archiviazione, e l'obbligo di riservatezza permane a tempo indeterminato.
11.4. In questo senso, i membri dell'Organizzazione si impegnano a rispettare rigorosamente la Legge Organica sulla Protezione dei Dati e le altre norme applicabili in materia di privacy, nonché la normativa vigente in materia di Proprietà Intellettuale e Proprietà Industriale, agendo sempre in conformità con i requisiti legali applicabili in qualsiasi momento, garantendo la conservazione della documentazione e dei dati, la loro integrità e disponibilità.
11.5. La proprietà intellettuale e industriale altrui non può essere utilizzata dai membri dell'Organizzazione, né a vantaggio dell'Organizzazione stessa, né a vantaggio proprio o di terzi, sia essa di proprietà dell'Organizzazione, delle Parti Interessate o di terzi, senza la preventiva autorizzazione esplicita del titolare della stessa, del superiore gerarchico o dell'Organo di Compliance penale.
11.6. Nello specifico, i membri dell'Organizzazione che, nell'ambito delle loro attività professionali, hanno accesso a informazioni rilevanti per la quotazione di qualsiasi categoria di titoli o strumenti negoziati in qualsiasi mercato organizzato, ufficiale o riconosciuto, devono astenersi dal compiere, direttamente o indirettamente, qualsiasi atto, contratto o transazione ad essi relativi.
Articolo 12.- In materia di prevenzione della corruzione, delle tangenti e del traffico di influenze
12.1. I membri dell'Organizzazione devono evitare ogni tipo di condotta diretta ad influenzare, a vantaggio proprio o dell'Organizzazione o di terzi, le decisioni delle autorità, degli agenti e dei pubblici ufficiali.
12.2. I membri dell'Organizzazione non possono offrire, consegnare, richiedere, ricevere e/o accettare, né a proprio vantaggio né a quello dell'Organizzazione o di terzi, promesse, regali o denaro, vantaggi o compensi indebiti, al fine di corrompere autorità, agenti o pubblici ufficiali, o il cui fine sia favorire indebitamente altri nell'acquisto o nella vendita di beni, nella contrattazione di servizi o nei rapporti commerciali, siano essi persone fisiche o giuridiche, di natura pubblica o privata. Tutto ciò ad eccezione di quanto può essere inteso come ragionevole o conforme agli usi e alle pratiche del territorio in cui operano.
Tali divieti si estendono a tutte quelle persone con stretti legami familiari o affettivi con pubblici ufficiali, agenti, autorità pubbliche o persone influenti, dalle quali si intende ottenere qualcosa in cambio.
12.3. In ogni caso, qualora i dipendenti nutrano dubbi sulla ragionevolezza o sull'accettabilità di un regalo, un compenso, un’offerta o un invito, devono consultare per iscritto i propri superiori gerarchici o l’Organo di Compliance penale.
Articolo 13.- In merito ai rapporti economici con partiti politici, organizzazioni sindacali e associazioni
13.1. L'Organizzazione non effettua donazioni, dirette o indirette, a partiti politici. Qualsiasi donazione deve essere effettuata nel rispetto della normativa vigente, si deve garantire che non danneggi l'immagine dell'organizzazione, che sia trasparente e che i destinatari siano facilmente identificabili. L'Organizzazione si astiene dallo svolgere qualsiasi tipo di attività vietata in relazione al finanziamento dei partiti politici.
13.2. L'Organizzazione non fornisce assistenza a organizzazioni o associazioni con le quali potrebbe esserci un conflitto di interessi, ma può collaborare a progetti specifici, se la loro missione è allineata con suoi i valori, a condizione che abbiano uno scopo chiaro, delle risorse documentate e la relativa autorizzazione rilasciata dal referente dell'Organizzazione.
Articolo 14.- Riguardo agli aiuti e alle sponsorizzazioni
14.1. Infine Gruppo Manusa, nel suo alto grado di impegno verso la società, realizza progetti di sponsorizzazione, aiuto e patrocinio. Tali contributi devono essere sempre erogati nel rispetto dei principi di integrità e trasparenza e da persone espressamente autorizzate dall'Organizzazione. Gruppo Manusa si impegna a collaborare esclusivamente con quegli enti che dispongono di mezzi sufficienti per gestire efficacemente il contributo apportato e per contabilizzarlo correttamente in conformità con il Piano Generale di Contabilità. Infine, Gruppo Manusa garantisce il monitoraggio del contributo e il suo effettivo controllo.
14.2. In ogni caso, nella scelta delle sponsorizzazioni, delle sovvenzioni e dei patrocini, l'Organizzazione dovrà prestare particolare attenzione a qualsiasi possibile conflitto di interesse, personale o aziendale, lasciando sempre un'evidenza contabile delle sponsorizzazioni e delle sovvenzioni, nonché della destinazione e della tracciabilità dell'utilizzo dei fondi dei beneficiari.
Articolo 15.- In materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo
15.1. I Membri dell’Organizzazione sono attivamente impegnati a prevenire qualsiasi condotta che possa essere considerata o collegata al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. I seguenti comportamenti possono essere considerati potenzialmente in grado di incorrere nel rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo:
- Incassi o pagamenti nei quali non è possibile determinare chi sia il destinatario o non è possibile conoscere la provenienza dei fondi economici trasferiti.
- Incassi o pagamenti in contanti insoliti in base alla natura della transazione.
- Incassi o pagamenti a/da persone fisiche o giuridiche residenti in paradisi fiscali o che hanno un conto corrente nei suddetti.
- Incassi o pagamenti effettuati tramite assegni al portatore (non nominativi).
- Incassi o pagamenti effettuati in valute diverse da quelle previste nel contratto o nella fattura.
- Incassi o pagamenti effettuati a/da terzi non menzionati nel contratto.
Articolo 16.- In materia di Finanza Pubblica e Previdenza Sociale
16.1. I membri dell'Organizzazione non possono adottare comportamenti volti alla frode nell'adempimento degli obblighi fiscali, tributari e previdenziali previsti dalla legge, o all'ottenimento indebito di vantaggi, aiuti, incentivi, agevolazioni e/o sussidi pubblici in materia fiscale, tributaria e previdenziale, derivanti da o commessi in occasione dell'attività imprenditoriale dell'Organizzazione e in qualsiasi territorio in cui l'Organizzazione possa operare.
Articolo 17.- In materia delle informazioni economiche
17.1. I membri dell'Organizzazione hanno la responsabilità di garantire che le informazioni economiche e finanziarie, in particolare i libri contabili, i conti annuali e i rendiconti finanziari, diano un quadro veritiero della realtà economica e finanziaria dell'Organizzazione. A tal fine, si dovranno osservare fedelmente le norme e i principi contabili, nonché i regolamenti e raccomandazioni vigenti in materia.
17.2. È severamente vietato qualsiasi pagamento illecito effettuato dai Membri dell'Organizzazione con le risorse economiche del Gruppo Manusa.
17.3. Inoltre, in qualsiasi transazione economica che coinvolga risorse del Gruppo Manusa saranno richieste le seguenti condizioni:
- che l'operazione è correlata all'attività del Gruppo Manusa
- che l'importo erogato è coerente e congruo con criteri economici e di mercato.
- che l'operazione sia debitamente autorizzata dalle persone dell'Organizzazione a ciò preposte.
- che l'uscita di denaro avvenga tramite bonifico bancario o tramite titolo nominativo, a meno che non sia espressamente stabilito diversamente nel caso di importi esigui.
- che sia debitamente documentata e contabilizzata.
- che sia garantita la lecita destinazione dei pagamenti effettuati.
I Membri dell’Organizzazione devono astenersi dall'assumere i seguenti comportamenti nell'ambito della loro attività professionale:
- mantenendo una contabilità parallela a quella ufficiale.
- non registrare una transazione o, al contrario, registrare qualcosa che non esiste.
- manipolazione di registrazioni contabili o utilizzo di documenti falsi.
- distruzione deliberata di documentazione contabile e fiscale prima del termine minimo stabilito dalla legge.
Articolo 18.- Relativo all'uso dei beni
18.1. I beni di proprietà del Gruppo Manusa, che possono essere mobili o immobili, tangibili o intangibili, materiali o immateriali, sono messi a disposizione dei membri dell'Organizzazione esclusivamente per il loro utilizzo a fini professionali.
18.2. I beni materiali e immateriali del Gruppo Manusa possono essere utilizzati solo a vantaggio dell'Organizzazione e mai per interessi esterni ad essa.
18.3. Allo stesso modo, l’acquisizione di beni e servizi sarà sempre effettuata in condizioni che garantiscano trasparenza e obiettività e prevengano conflitti di interessi.
Articolo 19.- In materia di operazioni con parti correlate
19.1. I Membri dell'Organizzazione non possono acquisire in alcun modo beni o diritti di cui l'Organizzazione è legittima proprietaria, né intrattenere con essi alcun affare legale.
19.2. Tuttavia, il Gruppo Manusa può autorizzare tali attività o acquisizioni purché siano rispettate la legislazione vigente in materia, la trasparenza e le normali condizioni di mercato e non vi sia nessun privilegio.
Articolo 20.- In materia di formazione
20.1. I Membri dell'Organizzazione si impegnano a partecipare attivamente ai programmi di formazione messi a disposizione dal Gruppo Manusa al fine di acquisire nuove conoscenze e migliorare l'attività imprenditoriale.
20.2. Nella selezione, promozione e accesso alla formazione erogata dall’Organizzazione si terrà conto dell'integrità del percorso professionale e delle competenze e funzioni assegnate.
Articolo 21.- Rispetto dei diritti Umani e delle libertà Pubbliche
21.1. I Membri dell'Organizzazione si impegnano a tutelare i Diritti Umani e le Libertà Pubbliche riconosciute nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e nei principali accordi internazionali in materia. Tutto ciò che riguarda la protezione dei diritti dei bambini e dei gruppi minoritari o di coloro che sono a rischio di esclusione sociale o discriminazione costituisce una tutela speciale per il Gruppo Manusa.
21.2. L'Organizzazione garantisce l'utilizzo dei modelli ufficiali per l'emissione di lettere di invito a fornitori, clienti o qualsiasi terzo che necessiti di entrare in Spagna e, in caso di assunzione di lavoratori stranieri, deve essere verificata la legalità della loro situazione.
21.3. Allo stesso modo, i Membri dell’Organizzazione assicurano che in nessun caso realizzeranno progetti con istituzioni o organizzazioni che non rispettano i Diritti Umani e le Libertà Pubbliche.
Articolo 22.- In merito all'uguaglianza e alla protezione contro la discriminazione
22.1. I Membri dell'Organizzazione devono osservare un trattamento dignitoso nell'esercizio dei loro rapporti di lavoro, rispettando sempre i diritti legalmente riconosciuti nella normativa sul lavoro applicabile all'Organizzazione, soprattutto in materia di privacy, uguaglianza e diversità.
22.2. È severamente vietato ai membri dell'Organizzazione attuare differenze di trattamento o discriminazioni in base all'età, al sesso, all'ideologia, alla razza o alla religione, nonché qualsiasi manifestazione con connotazioni di molestia o abuso di autorità, di natura intimidatoria, offensiva, degradante o che comprometta l'integrità morale e il rispetto delle persone.
22.3. Allo stesso modo, ai Membri dell’Organizzazione è vietato qualsiasi comportamento o atto che violi la libertà sessuale delle persone.
Articolo 23.- In materia di conciliazione tra vita familiare e professionale
23.1. L'Organizzazione promuoverà misure che consentano la conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa, garantendone il rispetto.
23.2. In nessun caso tale conciliazione potrà determinare comportamenti discriminatori a danno del beneficiario, soprattutto per quanto riguarda la promozione interna e l'accesso alla formazione.
Articolo 24.- In materia di salute e sicurezza sul lavoro
24.1. Il Gruppo Manusa dispone e promuove l'adozione di tutte le misure preventive per promuovere e mantenere un ambiente di lavoro sicuro.
24.2. I membri dell'Organizzazione devono conoscere la normativa applicabile in materia di Prevenzione dei Rischi sul Lavoro associata alla loro posizione, nonché rispettare le misure di formazione, prevenzione e sicurezza che l'Organizzazione mette a loro disposizione in qualsiasi momento.
Capitolo V.- Vigilanza, valutazione e regime disciplinare
Articolo 25.- Vigilanza e valutazione del rispetto del Codice etico e di condotta
25.1. In caso di qualsiasi dubbio o conflitto, prima di prendere una decisione, qualsiasi Membro dell'Organizzazione o Partner Commerciale deve innanzitutto sollevare la questione al superiore gerarchico o l'Organo di Compliance penale per risolverlo adeguatamente.
25.2. L’inadempienza da parte dei Membri dell'Organizzazione del presente Codice o dei regolamenti e dei controlli interni che lo sviluppano potrebbe pregiudicare gravemente l'Organizzazione. Pertanto, qualsiasi inadempienza può essere rilevata e comunicata attraverso diversi mezzi, ma è necessario sottolineare che il Gruppo Manusa mette a disposizione dei Membri dell'Organizzazione e dei suoi Partner Commerciali due mezzi di comunicazione in modo che chiunque venga a conoscenza di una situazione irregolare o dubbia sia in grado di segnalarla all'Organizzazione e sia tenuto a collaborare, laddove richiesto. Nello specifico, i percorsi che Gruppo Manusa mette a disposizione per questi scopi sono:
- Canale di Reclamo. Si tratta di un canale attraverso il quale i Membri dell'Organizzazione e i Partner commerciali comunicheranno, con la massima riservatezza e senza timore di ritorsioni, qualsiasi potenziale rischio concreto di inosservanza del presente Codice e degli altri regolamenti interni che lo sviluppano, nonché qualsiasi condotta irregolare, illecita o criminale di cui vengano a conoscenza. Tali comunicazioni potranno essere effettuate attraverso i seguenti indirizzi:
- E-mail: canal.denuncia@manusa.com
- Posta: OCP – Avda.Via Augusta 85-87, 6 piano, 08174 Sant Cugat del Valles
Qualsiasi comunicazione indirizzata indistintamente a qualsiasi dei suddetti indirizzi sarà ricevuta e gestita dall'Organo di Compliance penale. Qualsiasi comunicazione sarà trattata e risolta in conformità con le disposizioni del Regolamento o della Procedura interni stabiliti.
- Canale di Richieste. Costituisce un canale per sollevare dubbi o quesiti all’Organo di Compliance penale in merito all'interpretazione e all’esecuzione del presente Codice e dei regolamenti interni di attuazione. Tali comunicazioni potranno essere effettuate attraverso i seguenti indirizzi:
- E-mail: canal.consulta@manusa.com
- Posta: OCP – Avda.Via Augusta 85-87, 6 piano, 08174 Sant Cugat del Valles
Articolo 26.- Regime Disciplinare del Codice etico e di condotta
26.1. Il presente Codice, così come le politiche e i regolamenti interni che lo sviluppano, sono obbligatoriamente vincolanti per i membri dell'Organizzazione del Gruppo Manusa, indipendentemente dall'attività che svolgono, dal posto che occupano e dal rapporto contrattuale che li lega all'Organizzazione.
26.2. I membri dell'Organizzazione non possono, in nessun caso, chiedere ad altri membri dell'Organizzazione o alle Parti Interessate di contravvenire alle disposizioni e ai principi enunciati nel presente Codice, né sono giustificati i comportamenti contrari al presente Codice sulla base dell'adempimento da parte di un dipendente di un ordine proveniente da un superiore gerarchico.
26.3. Le eventuali violazioni del presente Codice etico e di condotta, così come la realizzazione di qualsiasi comportamento illecito, irregolare o criminale, saranno considerate un reato molto grave, dovuto alla mancanza di buona fede contrattuale, e saranno trattate e sanzionate secondo il sistema di sanzioni disciplinari vigente nell'Organizzazione. Ciò non pregiudica qualsiasi altra responsabilità legale o contrattuale che possa derivare da tale comportamento.